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  • SuperBONUS 110%

    Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni.


    Per poter godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

    Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di  gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 


    Chi può usufruirne:

    Il Superbonus si applica agli interventi effettuati:


    • dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
    • Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
    • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari
    • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al  31 dicembre 2022 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023
    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
    • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
    • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    AGGIORNAMENTO 2022:

    La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.


    In particolare, il Superbonus spetta:

    fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

    • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
    • 70% per le spese sostenute nel 2024
    • 65% per le spese sostenute nel 2025

    per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.


    Clicca qui:

    SuperBonus110% Agenzia delle Entrate sito web

    Guida al SuperBonus - Edilportale PDF


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    APPROFONDIMENTI


    Check list per ottenere il visto di conformità

    Per ottenere il visto di conformità bisogna essere in possesso di:

    - un idoneo titolo di possesso o detenzione dell’immobile su cui realizzare i lavori;

    - redditi imponibili in Italia;

    - un idoneo titolo abilitativo a seconda dell’intervento da realizzare;

    - le relazioni tecniche e le asseverazioni precedenti all’avvio dei lavori (da redigere secondo il Decreto Requisiti Tecnici per l’Ecobonus e al DM 329/2020  per il Sismabonus 110%);

    - la comunicazione preventiva all’Asl (prevista solo in cantieri di grandi dimensioni, con più imprese presenti contemporaneamente e un’entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno);

    - il certificato catastale o la domanda di accatastamento;

    - l’eventuale atto di cessione dell’immobile;

    - i documenti comprovanti le spese sostenute (fatture e bonifici);

    - la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;

    - la dichiarazione sostitutiva da cui risulti che non si usufruisce di altri contributi per i lavori realizzati;

    - la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni;

    - la ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento;

    - l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese;

    - la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione;

    - il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario o del fornitore.

    Check list Visto di conformità EcoBonus SismaBonus


    Domande e Risposte - SUPERBONUS 110%

    L'esperto Risponde - Il Sole 24 Ore 

    Risposte alle Domande più frequenti - SuperBonus 110% - ENEA

    FAQ Governo Italiano

    Domande e risposte Agenzia delle entrate


    Esempi Concreti 

    FAQ: Esempi concreti governo


    Riferimenti normativi

    Decreto Rilancio

    D.M. Sviluppo economico “Requisiti”

    D.M. Sviluppo economico “Asseverazioni”

    Circolare AdE n. 24 del 8.8.2020

    SuperBonus 110% - Video presentazione del Ministro Patuanelli



  • Sisma Bonus (solo zone sismiche 1-2-3)

    SismaBonus - (solo zone sismiche 1, 2, 3 – art. 16,

    D.L. n. 63/13) per immobili sia residenziali che produttivi (unità ove si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non) e per tutti i soggetti

    EcoSismaBonus - (solo zone sismiche 1, 2, 3 – art. 14, c. 2 quater 1, D.L. n. 63/13) – idem come sub 2 e 3


    Consulta le fonti per categoria:

    Sisma Bonus 110% 

La sezione agevolazioni è in costante aggiornamento. Seguiamo attentamente l'evoluzione normativa dei bonus esistenti. Se non trovi ciò che stai cercando, torna a trovarci fra un po' e troverai tante altre informazioni utili!


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